Sintesi: Proposta Normativa sul divieto di Discriminazione nei Programmi e Attività Sanitarie, Sezione 1557 dell’Affordable Care Act.

Il Dipartimento per la Salute e Servizi Umani (HHS) ha emesso una proposta di modifica normativa allo scopo di migliorare l’equità dei servizi e di ridurre le disparità nei servizi sanitari. La proposta denominata Divieto alla Discriminazione nei Programmi e nelle Attività Sanitarie, modifica le norme di attuazione della Sezione 1557 della Legge sulla Accessibilità alle Cure  (ACA) e propone delle regole più efficaci intese a migliorare la tutela degli assistiti dalla discriminazione.

La Sezione 1557 dell’ACA vieta la discriminazione in base a razza, colore, nazionalità, sesso, età o disabilità in alcuni programmi o attività sanitarie, ed è uno degli strumenti governativi più efficaci per assicurare un accesso non discriminatorio all’assistenza sanitaria. Oltre alla proposta di revisione dell’applicabilità della Sezione 1557, la presente modifica aggiunge proposte di aggiornamento alle clausole di divieto alla discriminazione nei Centri Medicare e Servizi Medicaid (CMS).

Al fine di consolidare e re-introdurre la tutela contro la discriminazione nei programmi ed attività sanitarie, il Dipartimento raccoglie in questa proposta, in accordo con il testo regolamentare della Sezione 1557, l’intento del Congresso, i precedenti dei casi legali e la priorità dell’amministrazione Biden-Harris a tutelare l’uguaglianza e i diritti civili. Le modifiche presenti nell’Avviso Regolamentare presentato scaturiscono da un notevole coinvolgimento dei soggetti interessati, dall’esperienza applicativa del Dipartimento e dalla nuova legislazione sui diritti civili.

Sia lo statuto che il regolamento attuale rimangono in vigore durante i lavori di modifica del Dipartimento a questa proposta normativa. Qualora si ritenga di essere stati vittime di discriminazione in base a razza, colore, nazionalità, sesso, età o disabilità, si potrà consultare il portale dell’Ufficio di Diritti Civili (OCR) per sporgere denuncia online.

Sommario del Regolamento proposto

Estensione dell’applicabilità a tutti i programmi e attività sanitarie amministrati dal Dipartimento per la Salute e Servizi Umani.

La norma proposta applica i medesimi criteri sul divieto alla discriminazione nei programmi e attività sanitarie del Dipartimento imposti ai beneficiari di fondi federali. La Norma del 2020 (85 Reg. Fed. 37160 (19 giugno del 2020)) limita il campo d’applicazione dei requisiti sul divieto alla discriminazione della Sezione 1557 solo ai programmi e attività svolti dal Dipartimento ai sensi del Titolo I dell’ACA. Il Dipartimento crede che l’interpretazione della Sezione 1557, sia di includere invece tutti i programmi e le attività da esso amministrate. Questo è il modo migliore per proteggere le persone contro la discriminazione in numerosi programmi. Ciò dimostra l’impegno del Dipartimento affinché nessuno rimanga vittima di discriminazione nei vari programmi e attività sanitarie amministrati, inclusi il Servizio di Salute per gli Indiani, Centri Medicare e Servizi Medicaid, ed il Istituto Nazionale di Salute. 

Chiarimento sull’applicazione dei requisiti sul divieto alla discriminazione della Sezione 1557 agli enti erogatori di assicurazione sanitaria.

La norma proposta, coerente con l’intento del Congresso ed i precedenti giudiziari, ripristina e rafforza l’applicazione tra gli enti erogatori di assicurazione sanitaria che ricevono assistenza finanziaria federale. Riconoscendo il ruolo importante degli enti d’assicurazione nella fornitura di assistenza sanitaria, la proposta fornisce chiari criteri sul divieto alla discriminazione per l’intero settore.

Allineamento dei requisiti normativi sulla discriminazione in base al sesso con le decisioni della Corte Federale.

La proposta codifica la protezione contro la discriminazione basata sul sesso inclusa la discriminazione derivante da orientamento e identità sessuale. Queste protezioni sono consistenti con quanto ritenuto dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Bostock contro la Contea di Clayton, 140 S. Ct. 1731 (2020), e successivamente dal Avviso del Registro Federale del Dipartimento, che rende la Sezione 1557 applicabile impugnando la decisione che la discriminazione basata sul sesso include anche la discriminazione basata sull’orientamento e identità sessuale. La norma proposta, inoltre, chiarisce che la discriminazione basata sul sesso include anche discriminazioni basati sugli stereotipi del sesso; caratteristiche sessuali, inclusi tratti intersessuali, donne in gravidanza, simili patologie, ecc.

Obbligo per gli enti coinvolti ad offrire corsi di formazione al personale addetto all’amministrazione delle polizze della Sezione 1557.

La proposta, per la prima volta, richiede agli enti erogatori che ricevono assistenza finanziaria dal governo federale, ai programmi e attività sanitarie del Dipartimento HHS e agli Exchange di mercato dell’industria sanitaria nei vari Stati,di implementare polizze e procedure antidiscriminatorie e di offrire al personale chiare istruzioni sulle clausole dei servizi d’assistenza linguistica per gli assistiti con conoscenza limitata dell’inglese e di utilizzare comunicazione adeguata nonché  flessibilità nelle procedure per tutte le persone disabili. Gli enti coinvolti sono inoltre obbligati a offrire corsi di formazione al personale addetto alle polizze e all’amministrazione delle procedure. Questi requisiti tendono a migliorare il rispetto volontario delle regole e a ridurre la necessità di ordinare l’obbligo forzato di esecuzione della nuova normativa.

Richiesta agli enti coinvolti di pubblicare un preavviso sulla disponibilità di servizi d’assistenza linguistica e di supporto e servizi ausiliari.

La norma proposta richiede agli enti coinvolti di fornire un preavviso sulla disponibilità di servizi d’assistenza linguistica, di supporto e servizi ausiliari in inglese e nelle altre 15 lingue principali parlate da persone con conoscenza limitata dell’inglese nei vari stati.  Questi preavvisi devono essere pubblicati in forme alternative per le persone disabili che richiedono assistenza e servizi di supporto; ciò per assicurare una comunicazione adeguata.  Gli enti coinvolti dovrebbero pubblicare questi avvisi su base annuale, a richiesta, ben in vista nelle strutture sanitarie, ed in una area in evidenza dedicata nel loro sito web. La proposta, inoltre, dà la possibilità di optare a non ricevere avvisi personalizzati annualmente.

Avvertenza agli enti coinvolti sull’utilizzo degli algoritmi clinici per l’applicazione dei requisiti di divieto alla discriminazione.

La modifica prevede che gli enti coinvolti che utilizzano algoritmi clinici nel processo decisionale non discriminano su base di razza, colore, nazionalità, sesso, età o disabilità. Questa clausola non intende ostacolare l’utilizzo degli algoritmi clinici; ma di prevenire la discriminazione, dato il recente aumento di utilizzo degli algoritmi clinici nel processo decisionale di assistenza sanitaria.

Fornitura di un chiaro processo per gestire le questioni di obbiezioni religiose e di coscienza.

La norma proposta fornisce un chiaro processo, che gli enti beneficiari d’assistenza finanziaria da parte del Dipartimento devono seguire per la notifica all’OCR dei casi di violazione dei diritti nell’applicazione di una qualsiasi specifica clausola della Sezione 1557, ai sensi delle leggi federali sulla libertà di coscienza o religiosa. Per la prima volta, l’OCR chiarisce che in caso di richiesta o appello o denuncia o reclamo da parte di un beneficiario, ogni investigazione o misura di esecuzione forzata deve essere sospesa fin quando non viene determinato la possibile esenzione del rispetto normativo o la facoltà di deroga dell’applicazione di una clausola normativa. In aggiunta, la norma prevede che l’OCR determini, dopo aver ricevuto l’avviso di reclamo, l’eventuale esistenza di esenzione o deroga delle clausole normative senza necessità di investigazione o esecuzione forzata nel caso siano presenti sufficienti cause oggettive.

Chiarimento dei requisiti di non discriminazione applicati ai programmi e attività sanitarie forniti da servizi in telesalute.

La normativa proposta affronta specificamente il divieto alla discriminazione nelle clausole di programmi e attività sanitarie offerti attraverso i servizi in telesalute. Gli enti coinvolti utilizzano la telesalute come metodo per offrire programmi e attività sanitarie. La norma chiarisce che gli enti coinvolti hanno l’obbligo di non discriminare nell’erogazione di tali servizi forniti in formato telesalute. Questo comprende l’obbligo di assicurare che questi servizi siano accessibili alle persone disabili e di offrire un accesso ai programmi per coloro che hanno conoscenza limitata dell’inglese. Questi servizi includono le comunicazioni sulla disponibilità di servizi in telesalute, la procedura per fissare appuntamenti in telesalute (incluso la procedura per accedere alle chiamate in telesalute a richiesta e senza appuntamento), nonché l’appuntamento stesso per un servizio in telesalute.

Interpretazione del Medicare Parte B come forma di assistenza finanziaria federale.

La norma proposta rende nota la posizione del Dipartimento che il Medicare Parte B è un’assistenza federale che ha lo scopo di finanziare l’assistenza sanitaria ai sensi degli statuti dei diritti civili gestiti dal Dipartimento. Questi statuti comprendono il Titolo VI della Legge sui Diritti Civili del 1964, la Sezione 504 della Legge sulla Riabilitazione del 1973, il Titolo IX dell’Emendamento sull’Istruzione del 1972, la Legge sulla Discriminazione sull’Età del1975, la Sezione 1557 dell’ACA. I fondi di Medicare Parte B rientrano nella definizione d’assistenza finanziaria federale ai sensi della legge, seguendo le applicazioni normative degli statuti precedentemente citati. Il Dipartimento crede che le giustificazioni precedentemente utilizzate per escludere il Medicare Parte B non costituivano la migliore interpretazione della legge sui diritti civili, considerando lo scopo e l’amministrazione del programma di Medicare Parte B.

Re-introduzione delle protezioni normative basate sull’identità e orientamento sessuale nei Centri Medicare e Servizi Medicaid.

La Norma del 2020 ha rettificato dieci clausole della regolamentazione dei (CMS – Centri Medicare e Servizi Medicaid), che riguardano almeno alcune entità anche soggette alla Sezione 1557 ed eliminano il linguaggio che proibisce discriminazione su base di orientamento e identità sessuale. Queste clausole comprendono normative che regolano: Programma d’Assicurazione Sanitaria dei Bambini (CHIP); Programmi Omnicomprensivi per la Cura degli Anziani (PACE); gli enti erogatori d’assicurazione sanitaria ed i loro funzionari, impiegati, operatori, e rappresentanti; gli Stati e i Mercati di Scambio dell’industria di assicurazione Sanitaria che applicano i requisiti di Scambio; gli agenti, intermediari, o intermediari via web che assistono o facilitano le iscrizioni di persone qualificate, datori di lavoro qualificati, o lavoratori dipendenti qualificati; gli enti che forniscono Benefici Essenziali Sanitari (EHB); e gli enti che offrono Piano Qualificato Sanitario (QHP). Gli enti erogatori di CMS propongono di revisionare queste clausole nella Sezione 1557 nella norma proposta in modo che possano identificare e riconoscere discriminazioni basate sull’orientamento e identità sessuale come forme proibite di discriminazione su base di sesso. Inoltre, il CMS propone di revisionare le proprie norme, applicando queste protezioni nel CHIP per farle valere anche nei programmi con tariffa unitaria a prestazione di Medicaid e di assistenza programmata. Queste proposte sono conformi ad altre trovate in questa modifica e assicurano uniformità attraverso i programmi dell’HHS in quanto vietano la discriminazione su base dell’orientamento e identità sessuale.

Raccolta di commenti pubblici

L’Avviso della Proposta di Regolamentazione raccoglie commenti del pubblico su una varietà di tematiche per comprendere meglio le esperienze delle persone che hanno subito discriminazioni sanitarie e le esperienze degli enti coinvolti nell’applicazione delle leggi federali sui diritti civili. Il periodo aperto ai commenti pubblici è di 60 giorni per il pubblico che desidera fornire commenti sulla norma proposta. L’OCR prenderà in considerazione i commenti durante la fase di preparazione della bozza della normativa finale da implementare nella Sezione 1557.

Il Dipartimento condurrà una riunione consultoria Popolare l’31 di agosto del 2022, dalle 14:00 fino alle 16:00, fuso orario della costa orientale. Per partecipare, occorre registrarsi in anticipo sul sito https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfu-rqzksEl2T8gUp_lDrWBqkU0223CY. Il testo del regolamento è disponibile in inglese sul Tèks la règlemantasyon an ann Anglè disponib nan https://www.regulations.gov/. I testi tradotti del regolamento saranno successivamente disponibili sul sito www.hhs.gov/ocr. Per consultare il testo regolamentare o il sommario in un formato alternativo, si prega di chiamare (800) 368-1019 o (800) 537-7697 (TDD) per assistenza, o inviare un email al [email protected].

È possibile inviare commenti elettronicamente attraverso l’identificativo RIN 0945-AA17 sul sito https://www.regulations.gov, o via posta regolare oppure con consegna a mano o a mezzo corriere utilizzando unicamente il seguente indirizzo: U.S Department of Health and Human Services, Office of Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA17), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue SW., Washington, DC 20001.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web dell’OCR al www.hhs.gov/ocr.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed